Art. 5.
(Scuole non statali).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, alle scuole italiane all'estero che dipendono da enti o da associazioni e che sono in possesso di requisiti sostanzialmente conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane statali all'estero può essere riconosciuta la parità, ai sensi delle norme vigenti in materia di parità scolastica per le scuole non statali operanti nel territorio italiano.
      2. I programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.